Preavviso di fermo amministrativo autoveicolo - invito al pagamento
Tribunale Napoli
decisione del 04/01/2007
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PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO AUTOVEICOLO
SEMPLICE INVITO AL PAGAMENTO
[Tribunale di Napoli, Giudice Dott. Raffaele Rossi, provvedimento del 4 gennaio 2007]
(Nota a cura del Dott. Francesco Colucci, pr.avv. Foro di Nola)
- www.iussit.it 29.01.2007 -
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Preavviso di fermo amministrativo - per mancato pagamento sanzione per violazione al codice della strada - istanza cautelare di sospensione/di inibitoria all'iscrizione del fermo - preavviso di fermo, funzioni, efficacia - mancata iscrizione del fermo - difetto di interesse ad agire - atti provenienti da Agenzia delle Entrate (note, circolari, risoluzioni), efficacia.
Nota
Il fermo amministrativo di autoveicoli ex art.86 DPR 602/1973 è atto funzionale all'espropriazione forzata esattoriale e viene a giuridica esistenza soltanto con la sua iscrizione al P.R.A., producendo da tale momento effetti sostanziali nella sfera giuridica del soggetto destinatario.
La comunicazione di preavviso di fermo amministrativo è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale; essa è nella mera discrezionalità del Concessionario per la riscossione e ha il contenuto di invito al debitore all'adempimento spontaneo dell'obbligazione senza produrre alcun vincolo o limitazione alla piena disponibilità del bene mobile sul quale grava la mera "minaccia" di un fermo amministrativo indicato nel preavviso.
In ipotesi di preavviso cui non sia seguita la effettiva esecuzione del fermo amministrativo sul veicolo , non producendosi alcuna lesione nella sfera giuridica del soggetto destinatario, non può ritenersi ammissibile un'azione tesa alla declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria vantata o della procedura di riscossione esattoriale per difetto di interesse ad agire. [Tribunale di Napoli, Giudice Dott. Raffaele Rossi, provvedimento del 4 gennaio 2007]
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE V BIS
IL GIUDICE
Letti gli atti della controversia iscritta al numero xxxx del R.G.A.C. dell'anno 2006, sciolta la riserva;
OSSERVA
1. Con la citazione introduttiva della presente lite, Tizia proponeva opposizione avverso la lettera di preavviso di fermo amministrativo sull'autoveicolo Jeep Cherokee tg. xxxxxx comunicata in data 30 agosto 2006, con cui la Gest Line S.p.A. la invitava al pagamento della somma complessiva di euro x.xxx,xx, relativa a cartella di pagamento numero xxxxxxxxxxxx anno 2001 riferita a violazioni del codice della strada. Assumeva, in breve: a) l'omessa notificazione della cartella di pagamento; b) la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale; c) l'illegittimità della procedura di fermo, poiché esperita oltre il termine stabilito dall'art.50 del D.P.R. 602/1973; d) la omessa motivazione del provvedimento di fermo; e) l'illegittima richiesta di compensi per il concessionario. Chiedeva, in via cautelare e di urgenza, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o del fermo, la sospensione della procedura e/o dell'iscrizione del fermo, ovvero ordine inibitorio dell'iscrizione del fermo o comunque l'adozione di ogni altro provvedimento cautelare; nel merito, invocava pronuncia declaratoria di nullità o illegittimità o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Gest Line S.p.A. la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'A.G. adita e, nel merito, contestava la ex adverso dedotta prescrizione del credito, operando il termine ordinario decennale.
All'esito della udienza di comparizione delle parti fissata ad hoc sulla istanza cautelare, il G.I. si riservava la decisione.
2. La delibazione sulla domanda di cautela proposta dall'attrice impone la previa ricostruzione sistematica della natura, struttura e funzione del provvedimento di fermo amministrativo regolato dall'art.86 D.P.R. 602/1973, e quindi una disamina degli principali indirizzi esegetici sull'argomento.
2.1 Una prima opinione configura il fermo de quo come provvedimento amministrativo, idoneo ad incidere unilateralmente ed autoritativamente nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, e connotato da discrezionalità nell'an e nel quid: questa qualificazione è stata utilizzata per affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulle azioni di impugnativa del fermo.
2.2 Un diverso avviso intende invece il provvedimento di fermo come atto esecutivo, cioè a dire come atto dell'esecuzione forzata in senso lato. In siffatta prospettiva, escluso il carattere di provvedimento amministrativo e riconosciuta la natura di atto di natura esclusivamente privatistica, si esclude, di conseguenza, la sussistenza della giurisdizione amministrativa e di quella delle commissioni tributarie sulle controversie relative alla sua legittimità, e si afferma la giurisdizione dell'A.G.O., in quanto giudice dell'esecuzione.
2.2.1 A quest'ultimo riguardo, occorre però considerare che è pacifico che l'esecuzione forzata esattoriale ha inizio esclusivamente con l'atto di pignoramento, che rappresenta il primo atto del processo esecutivo.
Orbene, nell'esecuzione esattoriale il fermo dei beni mobili registrati di certo non si può identificare con un atto di pignoramento, né sotto il profilo strutturale, né sotto il profilo degli effetti. In primo luogo, infatti, esso avviene anteriormente al pignoramento, mediante semplice iscrizione al PRA, ma non esclude affatto la necessità di quest'ultimo (e della connessa esigenza di apprensione materiale del bene), ai fini della regolare instaurazione del processo esecutivo: il pignoramento, nonostante l'avvenuta iscrizione del fermo, potrebbe anche non essere mai effettuato, e, in tal caso, mai potrebbe ritenersi iniziato il processo esecutivo.
Inoltre, una volta iscritto il provvedimento di fermo, pur volendosi riconoscere che si determini, oltre al mero divieto di circolazione altresì un generico effetto conservativo in relazione agli atti di disposizione del bene, certamente non si determinano gli effetti tipici del pignoramento.
Fatte queste debite precisazioni, il fermo amministrativo dei veicoli è, senza dubbio, istituto che si inserisce a pieno titolo (e sia pure a carattere solo eventuale) nell'ambito della sequenza degli atti del processo di riscossione coattiva di cui al titolo secondo del D.P.R. 602/1973: presupponendo infatti la avvenuta notificazione della cartella di pagamento, esso costituisce un atto della procedura di riscossione coattiva esattoriale, atto che, peraltro, precede l'inizio del processo di esecuzione in senso stretto.
3. Con la basilare ordinanza del 31 gennaio 2006 n.2053, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno aderito all'orientamento da ultimo richiamato, affermando che il fermo amministrativo di beni mobili registrati "è preordinato all'espropriazione forzata" e che "il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del citato DPR 602/73. Se ne ricava che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme, consentite dal vigente articolo 57 del citato DPR 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi".
Con detta pronuncia (che -si nota per incidens- non ha certo placato le divergenze euristiche sul tema: basti segnalare l'incidente di costituzionalità sollevato dal Consiglio di Stato con la decisione del 18 luglio 2006 n.4851), il Supremo Collegio ha qualificato il fermo in termini di atto che s'inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale e ad essa funzionale, soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario e dinanzi a questi impugnabile nei limiti consentiti ex art. 57 DPR 602/1973 con i rimedi ex artt. 615 e 617 c.p.c.
4. Ciò posto, condivisa -ma soltanto per ragioni di uniformità alla funzione nomofilattica svolta dalla Cassazione nel nostro ordinamento- la tesi che ricostruisce il fermo in termini di atto di natura esclusivamente privatistica, quale diritto potestativo del concessionario che si esercita nell'ambito del processo esecutivo esattoriale (anche se anteriormente al suo inizio), diviene coerente la conclusione che esso possa considerarsi esistente solo nel momento in cui produce i suoi effetti sostanziali nella sfera giuridica del soggetto passivo, e quindi esclusivamente nel momento della sua iscrizione al P.R.A., nel momento in cui, cioè, la lesione alla posizione individuale del destinatario da semplicemente ipotetica diviene effettiva ed attuale.
4.1 Da tale premessa, discende altresì l'ulteriore conseguenza che, in mancanza di iscrizione, non può neanche ritenersi venuto ad esistenza il fermo e, quindi, l'azione, cautelare o di merito, per la sua dichiarazione di inefficacia va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire del debitore, che infatti non è ancora leso nei propri diritti soggettivi.
4.2. Sempre muovendo dalla connotazione esclusivamente privatistica del fermo quale atto inserito nella sequela esecutiva esattoriale (anche se in via prodromica rispetto al pignoramento e comunque anteriormente ad esso), funzionale alla realizzazione del credito, deve poi sottolinearsi, come insegnato da Cass. 2053/2006, che esso è impugnabile, entro i limiti compatibili con la riscossione esattoriale, con gli strumenti ex art. 615 e 617 c.p.c.
Nel primo caso (art.615 c.p.c.) il debitore può contestare nel merito (e nei limiti ex art. 57 DPR 602/1973) la pretesa del concessionario di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, deducendo, ovviamente, censure attinenti all'an della pretesa creditoria posta a fondamento del fermo e, ove le censure mosse dal contribuente trovino riscontro in sede giudiziale, il fermo amministrativo verrà caducato quale effetto riflesso dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione. Nel secondo caso, invece (art.617 c.p.c.), il debitore può contestare direttamente il provvedimento di fermo iscritto deducendo vizi di illegittimità e/o di irregolarità formale del medesimo o della prodromica procedura esattoriale e, qualora i rilievi siano fondati, il fermo amministrativo verrà annullato e perderà la propria efficacia.
5. Occorre ora soffermarsi sulla lettera (o comunicazione) di preavviso di fermo amministrativo, cioè a dire l'atto qui contestato dall'attrice.
L'istituto rinviene la sua genesi nella nota n.57413 del 9 aprile 2003 della Agenzia delle Entrate, di cui -per ragioni di chiarezza- appare opportuno trascrivere letteralmente il dictum: "In considerazione della frequenza con la quale le aziende concessionarie stanno adottando la suddetta misura cautelare [i.e. il fermo amministrativo dei beni mobili registrati] relativamente ai veicoli a motore e della rilevanza degli effetti che tale misura può determinare per i soggetti che ne sono interessati, si ritiene opportuno che i Concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo, ma prima dell'iscrizione dello stesso presso il competente Pubblico registro automobilistico, trasmettano al debitore una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro venti giorni dalla data della stessa, il versamento delle somme iscritte a ruolo".
Contenuto ribadito nella risoluzione n.2/E del 9 gennaio 2006 sempre dell'Agenzia delle Entrate, in cui si legge: "restano ferme le indicazioni fornite, a suo tempo, alle società concessionarie con la nota n. 57413 del 9.4.2003 e, di conseguenza, si ritiene opportuno che l'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico sia preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo".
5.1 Sulla scorta degli individuati indici di riferimento, considerato -vale la pena rammentarlo- che atti provenienti dalla Agenzia delle Entrate (siano essi denominati note, circolari, risoluzioni o altrimenti) non assurgono nel vigente ordinamento giuridico a dignità di fonti di produzione del diritto, il cd. preavviso di fermo presenta le seguenti caratteristiche:
- è atto che, diversamente dal fermo amministrativo rettamente inteso, non è previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale come delineata in maniera tipizzata dall'attuale ordito positivo (giova rammentare che trattasi di atti costituenti un numerus clausus, in quanto espressione di un potere di autotutela esecutiva riconosciuta alla P.A.);
- è atto meramente eventuale e discrezionale, la cui emissione è in facultate del Concessionario per la riscossione, come, senza incertezza alcuna, si inferisce dal tenore delle note dell'Agenzia delle entrate sopra riportate, in cui -con significativa identità testuale tra le due risoluzioni- si sottolinea la mera opportunità e non già la necessità per i concessionari di anteporre una comunicazione di preavviso al fermo vero e proprio, alla cui iscrizione, quindi, il concessionario può procedere a prescindere da qualsivoglia preavviso;
- ha un contenuto duplice: da un lato, reca l'invito al debitore all'adempimento spontaneo dell'obbligazione (di fonte tributaria o non), con la possibilità di impedire, in tal modo, il compimento di atti dell'esecuzione esattoriale o ad essa prodromici; d'altro lato, reca l'avvertimento, la manifestazione ad opera del concessionario dell'intento di procedere -in caso di perdurante inadempimento- al fermo amministrativo del bene mobile registrato, il quale -si ripete- viene a giuridica esistenza soltanto e unicamente con l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri mobiliari;
Ad avviso del Tribunale, quindi, alla mera comunicazione del preavviso di fermo amministrativo, alla semplice manifestazione di intenti non seguita dalla concreta attuazione del fermo, ad una -in poche parole- richiesta di pagamento cui l'ordinamento non correla nemmeno gli effetti derivanti dalla costituzione in mora ex art.1219 c.c. non può ascriversi alcuna efficacia incisiva o pregiudizievole nella sfera giuridica del debitore, alcun vincolo o limitazione alla piena disponibilità del bene mobile sul quale grava la mera "minaccia" di un fermo amministrativo.
Ne costituisce riprova l'assenza (anche nelle citate note dell'Agenzia delle entrate) di una disciplina circa le modalità di comunicazione del preavviso, e segnatamente l'omessa previsione di forme idonee a garantire l'effettiva conoscenza ad opera del destinatario, o comunque la prova dell'ingresso nella sua sfera di conoscibilità: l'invio del preavviso con semplice missiva è, a ben vedere, modalità per un verso significativamente diversa da quelle con cui si compiono gli atti della procedura di riscossione (per i quali in molti casi è prevista finanche la notificazione) e, per altro verso, incompatibile con la produzione di effetti giuridicamente rilevanti in danno del destinatario.
6. Dalle illustrate argomentazioni deriva che, in ipotesi di preavviso cui non sia seguita la effettiva esecuzione del fermo amministrativo sul veicolo, non ravvisandosi riverberi lesivi in danno della situazione giuridica sostanziale del debitore richiesto del pagamento, non può ritenersi ammissibile un'azione tesa alla declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria vantata ovvero, più limitatamente, della procedura di riscossione esattoriale (in questo senso, si veda, tra le pronunce più recenti, Trib. Torino, ord. 7 aprile 2006; Trib. Nola, sent. 20 giugno 2006).
Difetta, invero, l'interesse concreto ed attuale (condizione imposta dall'art.100 c.p.c.) ad agire per inibire l'adozione di un provvedimento ancora soltanto ipotetico ovvero per far dichiarare la giuridica impossibilità di una meramente eventuale procedura esecutiva esattoriale; manca, d'altro canto, il materiale oggetto di una opposizione ex art.617 c.p.c., non sussistendo un atto esecutivo tacciabile di una qualsivoglia forma di invalidità.
In definitiva, mancando l'iscrizione nei registri del provvedimento, azioni giudiziarie di opposizione, cautelari o di merito, aventi ad oggetto la -lato sensu intesa- legittimità del preavviso di fermo non appaiono ammissibili (in analoga fattispecie, i giudici di legittimità sono fermi nel ritenere non impugnabili innanzi gli organi di giustizia tributaria gli inviti al pagamento del tributo con avvertimento di iscrizione a ruolo in caso di inottemperanza, argomentando dal fatto che non vi è alcun atto concretamente impositivo -solo preannunciato in caso di mancato pagamento- sulla sfera giuridica del privato: da ultimo, ex plurimis, Cass., 4 febbraio 2005 n.2302; Cass., 28 gennaio 2005 n.1791).
7. Nella vicenda in parola, dopo la impugnata lettera di preavviso, il provvedimento di fermo amministrativo, nonostante il mancato pagamento da parte del debitore, non è stato eseguito dal concessionario mediante l'iscrizione al competente P.R.A. e quindi non può ancora reputarsi venuto a giuridica esistenza: il dato si evince, con palmare evidenza, dalla prospettazione della stessa parte attrice, la quale ha insistito, in via cautelare, per l'emissione di ordine inibitorio all'iscrizione del fermo.
In virtù delle considerazioni esposte, non appaiono quindi ravvisabili nel caso di specie i presupposti legittimanti l'accoglimento delle istanze cautelari articolate dalla parte attrice.
8. I preliminari rilievi esimono, allo stato, il giudicante dalla delibazione sulla questione di giurisdizione sollevata dalla convenuta, riservata al merito del giudizio, la cui trattazione segue alla prima udienza fissata in citazione, differita tabellarmente alla prima utile successiva del …… febbraio 2007.
P.Q.M.
Rigetta le istanze cautelari formulate da parte attrice;
Rimette per il merito del giudizio alla prima udienza di trattazione del …… febbraio 2007.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Napoli, 4 gennaio 2007.
Il Giudice
Dott. Raffaele Rossi
TRATTO DA www.overlex.com
lunedì 7 maggio 2007
NEWS SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SENTENZE
Categoria giurisprudenza
NEWS SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SENTENZE
Sentenza - ricorso - parcheggi: il comune deve assicurare parcheggi gratuiti
Corte di cassazione civile
sentenza 116/07 del 09/01/2007
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ABSTRACT
Quando è in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge la giurisdizione spetta al giudice ordinario, ferma restando la possibilità per il G.O. di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria.
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 9 gennaio 2007, n. 116 - Presidente Carbone – Relatore Bonomo
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30 novembre 2001 presso la Cancelleria del GdP di Cagliari l'avv. Gavino Sx per sé e per la moglie Bonaria Px si opponeva all'intimazione di pagamento di alcune sanzioni applicate dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant'Elena per ripetute violazioni all'articolo 157 Cds (parcheggio dell'autovettura di proprietà della Px, utilizzata dal Sx, in zona a pagamento senza l'esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta). Il ricorrente chiedeva che venissero dichiarati nulli ed inefficaci tutti i verbali di accertamento e di contestazione notificatigli per manifesta nullità delle delibere della Giunta Municipale e delle ordinanze del Sindaco di Quartu adottate in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino, nullità derivante dalla mancata previsione di adeguate aree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8 dell'articolo 7 Cds.
Il Comune di Quartu S.E. eccepiva l'incompetenza del giudice a deliberare in materia di dichiarazione di illegittimità di atti amministrativi, quali la istituzione di aree di parcheggio e, nel merito, sosteneva che la zona di parcheggio rientrava tra quelle definite. A) dall'articolo 2 del Dm 144/68, emanato dal ministro dei Lavori Pubblici.
Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002, il Giudice di Pace di Cagliari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità ed inefficacia di tutti i verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata impugnati, dei quali ordinava la revoca, condannando il Comune di Quartu S.E al rimborso delle spese processuali.
Osservava il giudice di merito, in particolare:
a) che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli atti amministrativi erano esaminati solo incidentalmente;
b) che le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento dovevano essere disapplicate per aver ignorato il disposto dell'articolo 9 della legge 317/67, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze dell'area interessata;
c) che erano inoltre state emanate ordinanze del Sindaco di Quartu S.E., istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal 18 maggio 1994 al 2 marzo 2001, in nessuna delle quali era stato tenuto conto del dettato dell'articolo 8, CdS (salvo che nell'ordinanza 110/94 che aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero in una zona lontanissima);
d) che l'assunto del Comune, secondo cui le strade e le piazze interessate rientravano nella zona definibile come A ai sensi dell'articolo 2 del Dm dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 144, non poteva essere condiviso, in mancanza di riscontri documentali.
Avverso tale decisione il Comune di Quartu Sant'Elena ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Gavino Sx e Maria Bonaria Px hanno resistito con controricorso ed hanno depositato una memoria, pervenuta in cancelleria per posta il 9 giugno 2006.
All'udienza del 12 giugno 2006 il Collegio della Prima Sezione civile disponeva la remissione degli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione della causa alle Su.
Motivi della decisione
1. Il controricorso è improcedibile, essendo stato depositato (mediante spedizione a mezzo posta effettuata il 27 gennaio 2003) oltre il termine di venti giorni dalla notificazione (avvenuta il 5 dicembre 2002), prescritto dall'articolo 370 Cpc.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del Dpr 393/59, e succ. mod., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva considerato come il provvedimento erroneamente ritenuto affetto da vizi avesse inteso tutelare le esigenze dei servizi di sosta a pagamento, né che il pubblico interesse può (non) coincidere con l'interesse di uno o più soggetti senza che ciò valga ad incidere sull'aspetto pubblicistico dell'interesse tutelato con il provvedimento amministrativo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 23, terz'ultimo comma, della legge 689/81, nel suo coordinamento con gli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
Si sostiene che il giudice di pace, sebbene tenuto a limitare il proprio sindacato alla legittimità del provvedimento, ai soli fini della disapplicazione, aveva esteso la sua valutazione al merito, travalicando i limiti interni della propria competenza giurisdizionale, sia criticando la scelta operata dall'Amministrazione nel prendere in considerazione l'interesse pubblico del funzionamento dei servizi sia dichiarando l'opportunità di riservare un'area per la sosta di determinati autoveicoli.
4. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, in base alle medesime considerazioni svolte con il motivo precedente, con riferimento alla parte della motivazione che contesta la corretta individuazione delle aree del centro storico da parte del Comune di Quartu S.E..
5. La questione di giurisdizione, che va esaminata preliminarmente, non è fondata.
La controversia ha per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli. La giurisdizione spetta al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria.
Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento.
Il Giudice di pace di Cagliari ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni perché esse (delibere, n. 14 69 del 1424/89 del 16.9.1991 e 621/94, nonché una serie di ordinanze del Sindaco comprese tra il periodo 18.5.1994 ~ 2.3.2001) non prevedevano la istituzione di parcheggi liberi né davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in violazione dell'articolo 8 CdS.
Evidentemente si voleva fare riferimento all'articolo 7, comma 8 CdS. secondo cui "Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e “zona a traffico limitato, nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444/68 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
Il Giudice di pace ha osservato anche che solo l'ordinanza 110/94 aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall'area riguardante 1
contestate violazioni. Né poteva ritenersi, secondo il medesimo giudice, che l'obbligo di riservare un'adeguata area destinata a parcheggio libero non sussistesse con riferimento ai casi esaminati, in quanto i parcheggi rientravano nella zona definita “A” dall'articolo 2 del decreto del ministro del Lavoro (più eSxmente, dei Lavori Pubblici) 2 aprile 1968, perché il Comune non aveva mai definito come tale l'area in questione né aveva prodotto documentazione da cui risultasse che strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.
Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero. Nel medesimo senso, con riferimento all'articolo 4, comma 8, del Cds approvato con Dpr 393/59, si sono già pronunciate queste Su, con la sentenza 6348/48, secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale del l'amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento.
Sul punto il ricorrente non ha formulato specifiche censure deducendo vizi di violazione di legge né ha lamentato difetto di motivazione in relazione al possesso in concreto, da parte delle aree interessate, dei caratteri necessari per rientrare nella zona definita "A" dell'articolo 2 citato.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito del ricorso e dell'improcedibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il controricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso.
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Categoria giurisprudenza